Vuoi sapere che validità ha l’analisi di classificazione?
Scommetto che se l’hai chiesto più volte ognuno ti ha dato una risposta diversa!
Se vuoi sapere come stanno realmente le cose leggi l’articolo.
Negli ultimi articoli ti ho parlato di
classificazione/caraterizzazione dei rifiuti.
E’ la 1^ fase. Da li parte tutta la filiera.
Infatti, è proprio la fase di identificazione del rifiuto (classificazione e caratterizzazione), al contrario di quello che si possa pensare, che deve essere valutata con estrema attenzione, perché è da quella fase che poi prende corpo tutta la filiera della gestione.
Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, registrazione sul Registro C/S, Documenti per Trasporto, Smaltimento in sito idoneo.
Un errore commesso nella fase di classificazione e caratterizzazione rifiuto verrebbe trascinato in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nella fase di controllo , che l’Ente di controllo potrebbe effettuare o presso la tua azienda oppure, avvenimento molto frequente, durante un controllo di routine presso il tuo smaltitore poco attento.
E una volta rilevato l’errore si innescherebbero tutte quelle azioni giudiziarie (verbale, sanzioni amministrative e penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro e soprattutto, come sappiamo bene tutti ma molto spesso ce ne dimentichiamo, lo spreco del bene più prezioso al mondo che è il “tempo”.
Ma c’è un altro aspetto fondamentale su cui scommetto hai sentito pareri molto discordanti tra loro. Riguarda la periodicità dell’analisi di Classificazione/caratterizzazione.
Che periodicità deve avere l’analisi di Classificazione?
Per capire come stanno realmente le cose
leggi questa 4^ parte
4^ Parte: PERIODICITA’ DELL’ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE.
Dopo le 2 fasi di Classificazione e Caratterizzazione , citate nei precedenti articoli, 1^, 2^ e 3^ parte:
1^ PARTE- Novità Normative , Rischi e Sanzioni
2^ PARTE- Le 2 Regole di base da considerare (con Episodio accaduto nel 2007)
3^ PARTE- Il Processo da seguire
importanti per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto, c’è un altro problema da affrontare. Altrettanto importante.
1)Quando devi rinnovare l’analisi ?
Questo è un argomento molto gettonato.
Infatti una delle domande che tanti clienti mi fanno è:
“Mi spieghi ogni quanto deve essere fatta l’analisi?”.
Al che rispondo :
“Perché me lo chiedi?”
e lui:
“Perché , ogni tanto passa di qua uno smaltitore , e mi dice sempre delle cose diverse da quello precedente. Cioè per alcuni deve essere rinnovata 1 volta all’anno, per altri ogni 2 anni. Per qualcuno invece non c’è scadenza. Addirittura c’è qualcuno che mi dice che l’analisi non va mai fatta. Non ci capisco più niente. Cosa devo fare?”
Beh dopo avere tranquillizzato il mio cliente, gli spiego esattamente come stanno le cose.
Premessa:
Allora: intanto ti devo dire che non mi stupisce affatto, questa situazione di incertezza. E’ normale. E’ normale , perché la normativa rifiuti è la più complessa in assoluto. Perché al contrario di tutte le altre materie ambientali (emissioni e scarichi idrici) ed anche della Sicurezza (legge 81), non c’è, ne un’autorizzazione specifica relativa all’azienda, che disciplina in modo chiaro le prescrizioni a cui attenersi e, ….”checchè se ne dica”….(come direbbe Totò), non c’è nemmeno un vero e proprio testo Unico Ambientale sui Rifiuti che raccolga tutte le norme a cui fare riferimento.
Per la Sicurezza su Lavoro c’è la legge 81 che è un vero testo unico e che addirittura prescrive un Responsabile alla Sicurezza interno all’azienda, e detta prescrizioni chiare e ben definite nei tempi e nelle modalità di esecuzione delle stesse.
Nella parte IV del 152/2006, erroneamente chiamato testo Unico, non ci sono tutte le norme che disciplinano la Gestione rifiuti.
Ce n’è solo una parte.
I tempi per le analisi (come tante altri aspetti) ad esempio, non vengono trattati nel 152/06.
Tuttavia il 152 è invece chiarissimo nelle sanzioni. Che non sono di poco conto.
Ad esempio L’art. 258 c.4 punisce il produttore, per la fornitura di false indicazioni sulla natura , composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di certificato falso/inesistente con Sanzione pecuniaria di € 9300,00 e Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (art.483 del c.p.).
Per questo il mestiere di Consulente Ambientale è particolarmente delicato e complicato allo stesso tempo, e chi lo sceglie è già consapevole che per farlo bene deve essere un gran appassionato della materia, perché per dare le dritte giuste ai suoi clienti deve dedicare continuamente, tempo e denaro per formarsi ed essere sempre aggiornato su tutte le miriadi di leggi e leggine che gravitano intorno ai rifiuti.
Dopo questo piccolo sfogo veniamo al nostro argomento.
1.1 Chi è il Responsabile della classificazione ?
Per le analisi, come ti dicevo, nel D.Lgs. 152/2006 non si nomina mai ne scadenza ne periodicità.
I passaggi del D.Lgs 152/2006 dove si fa riferimento più o meno esplicitamente all’analisi, sono nell’All. D punto 1 che dice: “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER”.
Ed all’ Art.188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 si cita:
“Il produttore iniziale o detentore, conserva la responsabilità per l’intera catena del trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste”.
Quindi:
1° assunto:
1)Il responsabile principale di tutta la catena, anche dopo aver inviato a smaltimento il rifiuto rimane sempre il produttore(cioè TU).
1.2 Qual è il Primo aspetto che ti obbliga al rinnovo analisi?
Tornando al discorso della scadenza delle analisi.
Possiamo trarre il
2° assunto:
2)Visto che il produttore è sempre responsabile della sua classificazione, dovrà rifare l’analisi sicuramente tutte le volte che effettuerà delle variazioni nel processo produttivo e nell’utilizzo di diverse materie prime utilizzate nel processo produttivo del rifiuto.
2) OK. Ma ufficialmente chi determina la durata delle analisi?
2.1 I tempi del Rinnovo variano in base alla Destinazione
questo punto dobbiamo fare 3 distinzioni in base alla Destinazione del rifiuto:
A) Rifiuto con destinazione diretta in Discarica
B) Rifiuti con destinazione in impianti di recupero con autorizzazione in regime semplificato
C) Rifiuti con destinazione in impianti di stoccaggio/trattamento in ordinaria
A) Rifiuto con destinazione diretta in Discarica.
Se il rifiuto è destinato alla discarica esiste il DM 27-09-2010 che all’Art. 2 dice: “La caratterizzazione di Base è effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque almeno una volta all’anno”
B) Rifiuto con destinazione Recupero in Impianti con Autorizzazione semplificata.
Se il rifiuto viene destinato ad impianti di recupero, autorizzati in regime semplificato, la periodicità dell’esecuzione analisi è stabilita in
24 mesi per i rifiuti non pericolosi, dal D.M. 186/2006 art.8 c.4.
Ed in 12 mesi per i rifiuti pericolosi dal D.M. 161-2002 art.7 c.3.
I commi dei 2 D.M. riportano la stessa dicitura cambia solo il periodo di validità
analisi:
“Il campionamento e l’analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto dove i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi (D.M. 186 art.8 c.4, Rif. Non pericolosi), ogni 12 mesi (D.M. 161 art.7 c.3 Rif. Pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione”.
Arriviamo quindi al
3° Assunto:
3) Se il tuo rifiuto ha come destinazione : Smaltimento in discarica, (D1 per intenderci) il rinnovo deve essere minimo annuale.
Se il rifiuto ha come Destinazione Recupero in un impianto autorizzato in regime semplificato, e trattasi di rifiuto non pericoloso la validità è 24 mesi, che passa a 12 mesi per rifiuti pericolosi.
Proseguiamo il discorso delle destinazioni
C) Rifiuto con destinazione in impianti di stoccaggio/trattamento in ordinaria
Se il rifiuto ha una destinazione diversa dalla discarica e, da un impianto di recupero in regime semplificato, chi determina la periodicità delle analisi sono Le Province o le Regioni quando rilasciano le autorizzazioni agli impianti di smaltimento (stoccaggio/trattamento).
Le province in particolare spesso provvedono, a restringere ulteriormente le prescrizioni nazionali.
Infatti alcune province più restrittive (come ad esempio quelle di Veneto e Lombardia, quali: Brescia, Mantova, Verona, Vicenza), impongono nelle autorizzazioni che rilasciano agli impianti situati sul loro territorio, un tempo di validità analisi che varia dai 6 mesi ad 1 anno (non di più).
Altre province, alcune della Regione Emilia Romagna, non impongono dei tempi prefissati.
Di conseguenza non esiste una linea comune. Dipende in che provincia ha sede l’impianto dove vengono smaltiti i tuoi rifiuti.
2.2 Le province possono restringere i tempi delle analisi?
4° Assunto:
4)La validità dell’analisi può essere definita in modo più restrittivo dalle provincie che rilasciano le autorizzazioni allo smaltimento.
Fai molta attenzione a questo passaggio, perché il fatto che la Provincia dove ha sede il tuo impianto di destino rifiuti, non indichi la periodicità dell’analisi di classificazione, non ti esonera dal tenere monitorato in continuazione i tuoi rifiuti. E quindi a dover rinnovare periodicamente la tua analisi di classificazione.
Lo so è fastidioso pensare ai bigliettoni firmati dal grande Mario Draghi, che sei costretto a scambiare con della semplice carta stampata firmata da un chimico qualunque.
Ma considera che c’è sempre una ragione per tutto. In questo caso ce ne sono ben 3.
La prima, te la dico subito perché riguarda fatti realmente avvenuti tra Maggio e Giugno presso 4 miei clienti storici. Tutti in Regione Emilia Romagna. Due di loro hanno subito il controllo da parte di Arpa, e gli altri due da parte della Forestale.
Non pensare male, i miei clienti sono tutti super regolari sia dal punto di vista Burocratico (perché usano il nostro metodo “Rifiuti Sicuri”) che dal punto di vista del rispetto dell’ambiente, perché hanno tutti un alto senso etico . Altrimenti non sarebbero miei clienti . Si trattava in tutti i casi di controlli routinari casuali.
Per farla breve, sai quali sono stati, in tutti e 4 i casi, i documenti che sempre sono stati richiesti, controllati e ricontrollati , fotocopiati , registrati e messi verbale: questi:
1) Registri di C/S
2) Formulari (1^ e 4^ copia)
3) Analisi per cadaun rifiuto
Inoltre la forestale ha voluto mettere agli atti anche tutte le fatture di acquisto relative a:
-Servizio di smaltimento
-Servizio di trasporto
-Servizio di esecuzione analisi.
Il tempo dedicato al controllo è variato dalle 4 alle 6 ore. Perché c’era tutto a posto.
In alcuni casi, più complessi, se capiscono che la situazione non è sotto controllo, possono soggiornare da te anche per 2-3 settimane.
Questa è la prima ragione per cui devi avere sempre , oltre a tutto il resto, anche le analisi aggiornate.
La seconda, più pratica, ma non meno importante, è che il personale che riceve il tuo rifiuto e manipola in tempi brevi, centinaia e centinaia di altre tipologie di rifiuti diversi l’uno dall’altro, tutti i giorni, spesso anche provvedendo alla miscelazione per il trattamento (quando ne è autorizzato), deve conoscere nel modo più profondo e affidabile possibile cosa maneggia. Questo per evitare incidenti anche mortali o, comunque, con danni molto ingenti, che si verificano periodicamente negli impianti di trattamento rifiuti.
Oppure ancora, nel caso di rifiuti liquidi, per il semplice fatto, che se il tuo rifiuto ha qualche caratteristica diversa dal previsto, può compromettere la capacità depurativa dell’impianto di destinazione, con la potenzialità di creare un danno economico non indifferente (se determina il blocco impianto) che alla fine si riperquote su di te.
La terza è più di carattere burocratico-legislativo. Infatti va considerato che il legislatore, nella stesura della normativa, procede quasi sempre, cercando di creare uno schema certo e definito, in modo che possa essere il più facilmente monitorabile su tutte le realtà .
Nel caso della classificazione, il recente Nuovo Regolamento Ue 1357/2014 entrato in vigore il 1° Giugno , ha creato un po di scompiglio perché ha scombussolato le modalità di valutazione già ormai consolidate da anni.
Tuttavia , agganciandosi alla normativa che classifica le materie prime, già esistente e rodata da tempo, il Manuale CLP, utilizzato appunto per la classificazione delle materie prime chimiche, nel lungo periodo consentirà, per alcuni aspetti, di affrontare la classificazione dei rifiuti in modo più certo e definito rispetto a prima.
Sappiamo tutti anche, che la necessità di uniformare uno schema standard, molto spesso finisce per penalizzare alcune realtà più di altre. Sicuramente, per quanto riguarda le analisi, purtroppo i produttori di dimensioni più ridotte avranno un incidenza di costo, maggiore per 1 Kg di rifiuto prodotto.
Ma dovranno comunque affrontare la problematica ugualmente, perché le sanzioni vengono applicate con la stessa modalità a qualunque azienda. Che tu produca 1 Kg all’anno o 1000 Tonnellate il rischio sanzione è identico.
Questo è tutto. Ti sembra semplice? Oppure complicato?
Facciamola semplice e vediamo come operiamo noi:
2.3 Qual è la linea Guida generale per il rinnovo analisi (in assenza di prescrizioni più restrittive)
La linea guida generale concordata (in assenza di prescrizioni più restrittive) è la seguente:
a) Rifiuti non pericolosi
Per rifiuti non pericolosi speculari oppure per i non pericolosi assoluti (soggetti ad analisi) l’analisi va rinnovata annualmente , anche prima, se è cambiato il processo produttivo.
I non pericolosi assoluti soggetti ad analisi sono quelli che possono avere avuto potenziale contaminazione con sostanze pericolose.
Questa procedura avviene per un motivo ben preciso.
Tutelare Te per primo , che sei il Produttore, da eventuali rischi di declassificazione dei tuoi rifiuti.
Se dovesse accadere un episodio del genere, verrebbe applicato l’Art. 258 c.4: “Chi fornisce false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi sulla natura o composizione e sulle caratteristiche del rifiuto si applica la pena di cui all’Art. 483 del c.p. (reclusione fino a 2 anni)” .
Inoltre verrebbe applicato anche il famoso 231, che giudica il modello organizzativo della tua azienda, con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. (in altre parole da € 38.700 a € 387.000).
Vedi precedente articolo di Febbraio (al paragrafo 1.3 ti spiega cos’è la 231). 1^ PARTE- Novità Normative , Rischi e Sanzioni
E credimi se non hai il controllo continuo del tuo rifiuto non pericoloso specchio, la declassificazione illegale può accadere, visto i limiti molto bassi di buona parte dei parametri. Che tra parentesi, per alcuni di essi, il nuovo Regolamento abbassa ulteriormente.
b) Rifiuti Pericolosi
Per i rifiuti pericolosi, una volta caratterizzati invece, cerchiamo di tenerle valide per 1 o 2 anni a seconda della particolarità del rifiuto, a meno che non avvengano delle variazioni nell’utilizzo delle materie prime.
Ovviamente quanto sopra è sempre soggetto a variazioni a seconda delle prescrizioni specifiche dell’impianto finale. Se conferiamo i rifiuti in impianti finali della provincia di Brescia o Verona l’analisi deve essere rinnovata anche ogni 6 mesi.
Non dipende da Noi. E’ una prescrizione delle provincia di competenza.
Ecco svelato l’arcano.
Spero di essere stato chiaro.
Con i passaggi che ti ho indicato sopra sarai in grado di valutare se il tuo smaltitore o il tuo consulente di fiducia ti ha detto veramente come stanno le cose.
2.4 E’ possibile rinnovare l’analisi sul carico in arrivo a Destino?
Anche questa è una valutazione importante.
Quando deve essere fatto il rinnovo?
QUESTO TE LO DIRO’ NEL PROSSIMO ARTICOLO. (altrimenti questo diventa troppo lungo)
2.5 Qual è la prima cosa che devi verificare riguardo la tua analisi?
Anche questo te lo dirò nel prossimo articolo.
3) RIASSUNTO
Riassumendo , ecco le linee guida che devi assolutamente conoscere per valutare la corretta periodicità delle tue analisi.
1) Il responsabile principale di tutta la catena, anche dopo aver inviato a smaltimento il rifiuto, rimane sempre il produttore. Cioè Tu. Quindi devi avere sempre un’analisi di classificazione/caratterizzazione per ogni rifiuto. Escludiamo solamente i Rifiuti Assimilabili agli Urbani.
2) Visto che il produttore è sempre responsabile della sua classificazione, dovrai rifare l’analisi sicuramente tutte le volte che effettuerai delle variazioni nel processo produttivo e nell’utilizzo di diverse materie prime utilizzate nel processo produttivo del rifiuto.
3) Se il tuo rifiuto ha come destinazione : Smaltimento in Discarica (D1 per intenderci) il rinnovo deve essere minimo annuale.
4) Se come destinazione ha Recupero in regime Semplificato, il rinnovo deve essere annuale per rifiuti pericolosi e biennale per rifiuti non pericolosi.
5) L’ultima parola sulla periodicità dell’analisi viene comunque lasciata alle province che rilasciano le autorizzazioni allo smaltimento, che possono valutare se restringere i tempi di validità delle analisi.
6) La linea guida generale concordata tra noi Gestori ed Enti, in caso di destinazione in impianti diversi dai precedenti ed in assenza di prescrizioni più restrittive imposte dalla provincia in cui ha sede l’impianto è:
Per Rifiuti non pericolosi speculari: Rinnovo annuale.
Per rifiuti Pericolosi rinnovo annuale o biennale a seconda dei casi.
4) DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO
Chiudo l’argomento, ricordandoti di fare sempre in modo di avere comunque per ogni tuo rifiuto:
1) Scheda descrittiva
2) Analisi di classificazione
Solamente per i rifiuti Non pericolosi assoluti e per gli RSAU, sarebbe sufficiente la “scheda descrittiva rifiuto”.
(puoi scaricare la nostra a questo link: ECOINDUSTRIA MODULI )
Per tutti gli altri serve sempre, anche l’analisi di classificazione/caratterizzazione).
Inoltre, per quanto riguarda la documentazione, sei sicuro che il tuo interlocutore la controlla e confronta prima di eseguire lo smaltimento?
Occhio!! Perché se in seguito ad un controllo Arpa o altro Ente, viene constatato che non c’è perfetta corrispondenza tra Analisi-Scheda Descrittiva-Formulario-Registro di Carico/Scarico, sono guai molto seri e molto costosi.
Ricordati la storia (episodio del 2007) che ti ho raccontato nella 2^ Parte (al punto 2,3): 2^ PARTE- Le 2 Regole di base da considerare (con Episodio accaduto nel 2007)
E tieni presente le relative sanzioni (molto pesanti).
Infatti:
5) SANZIONI
Quali sanzioni sono previste per mancata o errata Classificazione/Caratterizzazione dei tuoi rifiuti?
L’indicazione di dati incompleti o inesatti e la fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti o uso di certificato falso (o inesistente), vengono sanzionate nel modo seguente:
-L’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
Sanzione pecuniaria fino a 9300,00 e Sanzione Penale (art.483 C.P.) dell’Arresto fino a 2 anni.
-E il D.Lgs. 231 con:
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può variare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1549,00) Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00, la massima è di € 387.520,00.
Se ti sono venuti i capelli dritti, calmati un attimo perché c’è un altro problema, ancora più grave.
Ti sei calmato? O.K.
Come ti dicevo, l’altro problema deriva dal fatto che, se hai sbagliato la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potresti avere affidato il tuo rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati per la reale corretta classificazione. Quindi…. Si potrebbe configurare anche il reato di:
Gestione illecita di Rifiuti.
-L’art. 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
Sanzione penale dell’arresto fino a 2 anni, e sanzione amministrativa fino a 26.000 €.
-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (cioè sempre da € 38.700,00 a € 387.250,00).
Ecco questo è tutto ciò che devi valutare per classificare e caratterizzare correttamente i tuoi rifiuti e non avere problemi.
Ovviamente per avere sempre sotto controllo tutti questi aspetti ti serve un metodo chiaro e ben definito.
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Se segui i miei consigli, puoi affrontare l’argomento un po’ più tranquillo.
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Un saluto cordiale e…… Buoni Rifiuti!
P.Fabio Tamassia